Permessi di lavoro Svizzera. Per poter lavorare in territorio elvetico è necessario possedere un permesso di lavoro. La rubrica #GetGlobal di questa settimana fornisce una panoramica delle diverse tipologie di permesso, in cosa differiscono e la procedura di richiesta.
L’ottenimento del permesso dipende da vari fattori: paese d’origine, competenze lavorative, tipologia d’impiego, durata del contratto di lavoro e molti altri.
Permessi di lavoro Svizzera: cittadini UE/AELS o cittadini terzi
La prima grande differenza è tra i cittadini europei (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e cittadini di tutti gli altri paesi. Le prime due categorie possono soggiornare in Svizzera per 3 mesi per cercare lavoro, mentre per gli ultimi valgono delle regole molto più restrittive. Questo perché i cittadini degli stati che fanno parte dell’UE e dell’AELS possono avvalersi dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 2002, grazie al quale hanno il diritto di recarsi in Svizzera, prendervi dimora, cercare un posto di lavoro o svolgere un’attività indipendente.
Le regole specifiche per ogni stato dell’UE e dell’AELS sono elencate sul sito dell’Ufficio federale della migrazione.
Permessi di lavoro Svizzera: le tipologie per i cittadini UE/AELS
I permessi di soggiorno per i cittadini dell’UE e dell’AELS sono suddivisi in varie categorie, ognuna contrassegnata da una lettera alfabetica, in base alla durata del contratto di lavoro.
Permessi di lavoro Svizzera: permesso B
È un permesso di dimora destinato a chi intende stabilirsi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) o per soggiornare senza esercitare un’attività lucrativa (redditiero, pensionato, ecc.).
Per chi possiede un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno 12 mesi, il permesso ha una validità di 5 anni ed è prolungato di altri 5 se i presupposti continuano a essere rispettati.
Chi desidera trasferirsi in Svizzera senza lavorare, deve dimostrare di avere mezzi sufficienti al proprio sostentamento, mentre chi desidera aprire un’attività lucrativa indipendente deve poter dimostrare che la sua attività viene svolta in modo effettivo e durevole.
Permessi di lavoro Svizzera: permesso C
È un permesso di domicilio, indeterminato, generalmente rilasciato dopo 10 anni di dimora regolare in Svizzera.
Permessi di lavoro Svizzera: permesso G
È un permesso di lavoro per cittadini che intendono lavorare in Svizzera mantenendo la propria residenza all’estero, in un Comune di frontiera (da qui la dicitura frontalieri).
Tutti i frontalieri devono rientrare al loro domicilio almeno una volta alla settimana.
La durata del permesso è limitata al contratto di lavoro se esso è inferiore all’anno di durata, oppure della durata di 5 anni per contratti indeterminati.
Permessi di lavoro Svizzera: permesso L
È un permesso di dimora temporanea, solitamente dai 3 ai 12 mesi, è rilasciato a persone che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato (dipendente) di breve periodo.
Per ingaggi lavorativi inferiori ai 90 giorni non è necessario richiedere il permesso di lavoro ma è obbligatorio annunciarsi presso l’ufficio competente.
Permessi di lavoro Svizzera: procedura di richiesta
I cittadini degli stati dell’UE e dell’AELS che soggiornano in Svizzera per più di tre mesi o che intendono lavorarci, devono annunciarsi presso il comune di residenza entro 14 giorni dal loro arrivo. La registrazione deve essere fatta prima di iniziare a lavorare.
Solitamente è il datore di lavoro che si occupa della trafila di richiesta permesso, consegnando tutti i formulari compilati all’ Ufficio competente.
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